ASSICURAZIONE VIAGGI, assistenza & servizi

  • L’ASSISTENZA DA PRESTARE AL VIAGGIATORE RIGUARDA PRINCIPALMENTE

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    GLI INCONVENIENTI DI TIPO SANITARIO, I DANNI AL BAGAGLIO O L'ASSISTENZA LEGALE PER RESPONSABILITA' CIVILE E' ATTUATA STIPULANDO APPOSITE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE O FACOLTAVIVE (vedi sotto).

    PER LE EMERGENZE ALL’ESTERO, SU RICHIESTA DEL VIAGGIATORE, PUÒ INTERVENIRE IN SUO AIUTO L’UFFICIO CONSOLARE COMPETENTE (vedi sotto).

     

    Premesso che le prestazioni sanitarie nell’Unione Europea sono coperte dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) che garantisce al cittadino all’estero per un soggiorno temporaneo di ricevere dallo stato ospitante le cure definite "medicalmente necessarie" e non solo quelle urgenti, in forma diretta con pagamento del ticket o in forma indiretta con rimborso dalla ASL al rientro in Italia, poiché solo alcuni paesi dell’UE (e nessuno extra EU) coprono per intero le spese per le cure mediche e una malattia o un incidente all’estero possono comportare elevate spese supplementari è consigliabile sottoscrivere una apposita polizza sanitaria con un adeguato massimale che copra l’assistenza medica, il trasporto ospedaliero,  i medicinali, gli interventi chirurgici, le spese ospedaliere generali, il prolungamento del soggiorno (se necessario), il rimpatrio (anche anticipato) dell’assicurato nei casi più gravi anche per aeroambulanza, ed il trasporto, sia in andata che in ritorno, di un familiare.


  • LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA TESSERA SOCI CTG

    assicurazione infortuni, responsabilità civile e copertura viaggi

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    LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOCI

    L’Assicurazione stipulata dal CTG con Cattolica Assicurazioni, tramite l’agenzia generale di Lucca, si articola su tre livelli:

     

    LA POLIZZA INFORTUNI (n. 300.070, ramo 31, cod. ag. 345)

    La garanzia è valida per gli infortuni dai quali venissero colpiti i soci Under 30, Over 30, Familiare, Sostenitore, Giovanissimo, Circolo (esclusi quindi i soci aderenti case per ferie), in regola con il tesseramento annuale, nello svolgimento di qualsiasi attività turistica e/o ricreativa organizzata dal CTG e prevista dallo statuto. Sono compresi negli infortuni anche: l’asfissia, gli avvelenamenti, l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore, la folgorazione, morsi di animali e punture di insetti (esclusa la malaria), gli infortuni derivanti da colpa grave dell’assicurato, gli infortuni derivanti da tumulti popolari o atti di terrorismo (purché il socio non ne sia stato attore), le lesioni causate da sforzi con esclusione degli infarti. Sono comprese le attività di alpinismo e speleologia purché effettuata sotto il controllo di guide. Restano ferme le esclusioni generali previste in polizza, tra cui: prove e competizioni automobilistiche non di pura regolarità; guida di veicoli per cui serve una patente superiore alla B; uso di aeromobili fuori da viaggi turistici o di trasferimento; pratica di sport pericolosi o che prevedano il tesseramento ad una federazione; abuso di alcool, psicofarmaci o stupefacenti; delitti dolosi dell’assicurato; atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici o vulcanici, trasformazioni dell’atomo. L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 85 anni (attenzione: solo per questa polizza infortuni). Le somme assicurate pro capite sono le seguenti: € 15.000 in caso di morte;   € 35.000 in caso di invalidità permanente, in proporzione al grado di invalidità accertato. Nessun indennizzo per invalidità uguali o inferiori al 2%. Nessuna indennità è prevista per le inabilità temporanee; € 1.500 per rimborso di spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche e ospedaliere, con uno scoperto del 10% sull’indennizzo con il minimo di euro 100; € 15,00 per l’indennità giornaliera di ricovero per la durata massima di 90 giorni per infortunio e per un massimo di 180 giorni annui per più infortuni. Franchigia 5 giorni; € 15,00 per indennità giornaliera da gessatura per la durata massima di 40 giorni. Franchigia 5 giorni.

     

    LA RESPONSABILITA’ CIVILE (polizza n. 300122, ramo 32, cod. ag. 345)

    L’assicurazione copre la Responsabilità Civile, verso soci e terzi, per le attività organizzate da Associazione nazionale, Consigli regionali, Comitati locali, Gruppi, Circoli, tenendo indenni le strutture associative, i relativi dirigenti responsabili e tutti i soci di quanto questi dovessero pagare come civilmente responsabili per danni involontariamente cagionati a terzi (o altri soci) durante lo svolgimento delle attività previste dallo statuto sociale (ricreative, turistiche,culturali, associative, sportive, ecc, ecc.), organizzazione e intermediazione di viaggi (secondo quanto meglio specificato al successivo capitolo ESERCIZIO A SCOPO...), conduzione delle sedi sociali. Il massimale assicurato è di euro 2.000.000 (duemilioni) per ogni sinistro, senza limiti. L’assicurazione vale anche per le persone di età superiore a 85 anni.

     

    ESERCIZIO A SCOPO NON LUCRATIVO DELL’ATTIVITA’ DI AGENZIA VIAGGI DA PARTE DEL CTG

    L’attività relativa è regolata dalle seguenti norme: la Cattolica si obbliga a tenere indenne l’assicurato (CTG) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della CCV (Convenzione sul Contratto di Viaggio ratificata con L.1084 del 27.12.97) per danni involontariamente cagionati ai partecipanti ai viaggi organizzati dal CTG, comprese le perdite patrimoniali. La garanzia vale a condizione che l’assicurato sia in regola con le norme di legge relative ad autorizzazioni o licenze ed è estesa al mondo intero. I massimali sono gli stessi della RC, ma per le perdite patrimoniali l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di euro 15.000 per ciascun sinistro e euro 30.000 per più sinistri per anno assicurativo. Su ogni sinistro vi è uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di 500 euro. Per i soli danni da sottrazione, distruzione, deterioramento e smarrimento dei bagagli e degli oggetti personali, tale minimo assoluto è di 500 euro per ogni danneggiato. Il danneggiato dovrà produrre al CTG una dichiarazione attestante il verificarsi dell’evento dannoso, nonché copia di certificazioni, denuncie e documenti probatori del sinistro.

     

    ATTENZIONE:

    Ogni sinistro deve essere denunciato entro 7 giorni tramite raccomandata o fax dal singolo socio (o persona che lo rappresenti) per gli infortuni, dai dirigenti e organizzatori per la R.C., direttamente alla Presidenza nazionale CTG che ne darà sollecita comunicazione alla Cattolica Assicurazioni di Lucca. E’ necessario allegare copia della tessera valida, assieme ad ogni altro documento utile, come referti medici, prognosi, testimonianze, ricevute di spese, documenti probatori, dichiarazioni, ecc. I firmatari assumono ogni responsabilità legale, anche di tipo penale, in merito alle denunce.

    L’assicurazione è effettivamente regolata dalle condizioni specificate nella polizza e nelle norme generali e particolari (qui non riportate per motivi di spazio) cui solo si può fare riferimento. Tali condizioni sono aggiornate al momento della pubblicazione, ma possono essere variate e modificate nel corso dell’anno per intervento delle parti contraenti.

    Quanto qui riportato è dunque una sintesi, ha solo scopo informativo e non costituisce obbligo del CTG verso soci o terzi.

    Per ulteriori approfondimenti o per consulenza generica nel campo assicurativo si può contattare direttamente la Società Cattolica di Assicurazioni, agenzia di Lucca tel. 0583467851 - 058353421 e fax 0583443800 e-mail lucca@cattolica.it

     

    LE POLIZZE INTEGRATIVE FACOLTATIVE

    E’ possibile, per ogni realtà associativa, integrare la polizza base con coperture di altri rischi non compresi (proprietà di immobili, rischio dell'albergatore, copertura penale, r.c.o. verso dipendenti, ecc.) oppure aumentare i massimali previsti, secondo le esigenze particolari o le necessità specifiche, anche per eventi straordinari. La Presidenza nazionale e la Cattolica Assicurazioni sono disponibili a valutare ogni richiesta al riguardo. Le principali integrazioni possono riguardare:

    IL RISCHIO LOCATIVO Non è compreso nella polizza base e si riferisce a eventuali danni causati agli immobili occupati non di proprietà e ad altri circostanti. Il premio è in relazione al valore degli immobili e al loro contenuto. Un preventivo su misura può essere richiesto alla Presidenza nazionale.

    LA PROTEZIONE LEGALE In considerazione della sua natura personale, la responsabilità penale dei dirigenti non è mai compresa nella polizza base. Il CTG ha però stipulato un accordo con la Cattolica che prevede una polizza facoltativa di Tutela giudiziaria, a copertura delle spese di un eventuale procedimento penale. Il premio relativo è di 40 euro per ogni dirigente assicurato. Di regola tale polizza viene stipulata dal Presidente di un organo associativo Ctg, in quanto rappresentante legale e quindi eventualmente chiamato a rappresentare l'associazione in un giudizio penale. La polizza prevede un massimale di euro 11.000 per spese sostenute relativamente a casi assicurativi connessi con lo svolgimento degli incarichi interni al CTG. Le garanzie valgono per: difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione, esercizio di pretese al risarcimento danni a persone o cose per fatti illeciti di terzi, resistenza a pretese risarcitorie extracontrattuali. Per la sottoscrizione rivolgersi alla Presidenza nazionale.


    Note: gennaio 2020, fonte: sito CTG Nazionale
    http://www.ctg.it/Objects/Pagina.asp?ID=14&T=Informazioni%20utili%20e%20modulistica


    link: http://www.ctg.it/Resource/LACOPERTURAASSICURATIVADEISOCI.pdf


  • ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ASSISTENZA TURISTICA

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    Il CTG Il Girasole, in aggiunta all'assicurazione inclusa nella quota associativa, stipula a sua discrezione per i viaggi identificati come tali nella premessa delle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE DI PACCHETTI TURISTICI", una polizza assicurativa facoltativa di assistenza turistica che prevede: assicurazione bagaglio, assistenza legale, spese mediche, rientro del malato o infortunato ecc. le cui prestazioni, massimali e condizioni (variabili per destinazione), sono riportate nei certificati di assicurazione a disposizione dei partecipanti al viaggio. La presenza di questa polizza assicurativa facoltativa è indicata sui suoi programmi di viaggio.

     

    Qualora in viaggio si verificassero inconvenienti l'assicurato dovrà comportarsi seguendo le istruzioni riportate sulla polizza avvisando tempestivamente la centrale operativa della compagnia assicuratrice e procurandosi tutti i documenti comprovanti l'evento: per problemi di salute certificati medici e/o ricevute delle spese sanitarie sostenute; per furti, scippi, rapine copia delle denuncie presentate alle competenti autorità. 

    ESCLUSIONI DALL'ASSICURAZIONE:
    L’assicurazione non copre la perdita e/o i furti di denaro, assegni, libretti di risparmio, biglietti, documenti. Sono altresì esclusi dall’assicurazione i danni provocati dall’assicurato in modo colposo o doloso, i danni dovuti a rottura, logoramento o deperimento e i danni dovuti ad un cattivo imballaggio e/o ad una chiusura impropria.


    Note: maggio 2020


  • ASSICURAZIONE PER LA RINUNCIA AL VIAGGIO

    per proteggersi dalle penali

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    Se non espressamente compresa nel prezzo del viaggio è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare contestualmente al momento della prenotazione una speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti dall'annullamento del viaggio.

    Si consiglia di verificare sempre nelle condizioni generali della polizza annullamento, quali sono i rischi coperti e quali esclusi, le franchigie e/o gli scoperti lasciati a carico del viaggiatore, i tempi e le modalità da seguire in caso di sinistro per attivare l'assicurazione.

    * * * * * * *

    E' importante che il viaggiatore consideri l'ipotesi di stipulare una polizza assicurativa che lo tuteli in caso di rinuncia al viaggio perché il viaggiatore può recedere da un viaggio prenotato senza l’applicazione di penali a suo carico solamente in caso di aumenti di prezzo eccedenti l'8% della quota di partecipazione o se il viaggio non può essere intrapreso per un motivo che non sia imputabile al viaggiatore stesso come quando la prestazione del tour operator diventa impossibile per ragioni imprevedibili e sopravvenute oppure vi è un esplicito avviso da parte del Ministero degli Esteri di non recarsi in alcune zone (e comunque in questo caso la data di partenza è importante perché l’avviso si riferisce solamente alla situazione attuale).

    Solo in questi casi il contratto di viaggio si ritiene risolto e il viaggiatore ha diritto al rimborso del prezzo del viaggio senza l’applicazione di penali e il diritto viene meno (ecco l'importanza della data di partenza ...) quando cessa l’allarme della Farnesina e/o quando gli operatori turistici sono di nuovo in grado di garantire l’adempimento delle prestazioni essenziali del contratto di viaggio.

    Pertanto chi, ciò nonostante, decidesse di non partire dovrà pagare le penali contrattualmente stabilite.


    Note: maggio 2020



  • LE RAPPRESENTANZE CONSOLARI

    NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

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    In situazioni di emergenza o di difficoltà all’estero per ragioni medico-sanitarie le rappresentanze diplomatico-consolari, pur fornendo l’assistenza necessaria, non possono sostenere nè garantire pagamenti diretti se non nei casi più gravi ed urgenti quando possono concedere ai connazionali prestiti con promessa di restituzione dopo il rientro in Italia. Per informazioni sull’assistenza sanitaria all’estero si rinvia al sito del Ministero della Salute

    http://www.salute.gov.it

    in particolare il servizio "Se Parto per"

    http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani

    che permette di sapere per ogni Paese del mondo se si ha diritto o meno all’assistenza sanitaria.

     

    Furto o smarrimento di documenti 
    In caso di smarrimento o di furto dei documenti di viaggio, l'Ufficio consolare italiano potrà emettere un nuovo passaporto oppure rilasciare un documento di viaggio provvisorio. Tale documento è valido per il solo rientro in Italia. Per ottenerlo bisogna presentarsi in Consolato, che provvederà al rilascio dopo aver esperito gli accertamenti del caso e previa acquisizione della seguente documentazione:

    - denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato;

    - due fotografie dell'interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);

    - titolo di viaggio del richiedente;

    - ricevuta del pagamento del costo del documento e delle eventuali spese

    Nei giorni prefestivi e festivi l'assistenza potrebbe essere preclusa a causa della chiusura degli Uffici e differita - tranne che in situazioni di comprovata emergenza - al primo giorno lavorativo. I Consolati onorari non sono abilitati al rilascio del documento ma si limitano alla trasmissione delle domande di rilascio all’ufficio consolare competente.

    Si raccomanda di denunciare il furto o lo smarrimento del passaporto anche alle locali Autorità di Polizia, per facilitare il transito alla frontiera. In generale è consigliabile conservare, in un luogo diverso da quello in cui si custodiscono i documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d'identità, carta di credito) per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento. Possibili interventi delle rappresentanze diplomatiche-consolari includono:

    - assistenza ai detenuti

    - assistenza economica

    - assistenza indiretta attraverso Enti ed Associazioni Assistenziali

    - assistenza sanitaria

    - assistenza legale

    - assistenza in caso di furto o smarrimento di documenti

    - rimpatrio

    - rimpatrio di salme


    Note: link verificati maggio 2020

    link: http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/AssistenzaCittadiniEstero/